Gim Cassano*
Il progetto governativo di riforma della Giustizia mostra l’ultima, ben gestita in quanto a comunicazione, metamorfosi del cavaliere: quella dell’intenzione di dare al Paese “epocali” riforme liberalizzatrici, usando ovviamente questo termine nel lessico populista che gli è proprio. Riappare la finzione del presunto e molto a buon mercato liberalismo di massa delle origini che, come era facile supporre e poi si vide, nulla aveva di liberale. Si conferma la sensazione data dalle cosiddette misure di rilancio e liberalizzazione dell’economia, dove norme di nessuna efficacia pratica si univano ad una proposta più dannosa e perversa che inutile, ma dotata del pregio comunicativo dato dal forte impatto simbolico: la modifica dell’Art.41 della Costituzione.
Il cavaliere ha capito di non potersi limitare ad evitare i processi per parare il discredito piovutogli addosso, e che giustificare la propria eternità richieda l’indossare i panni dello statista, spostando l’attenzione dalle necessità personali ai concetti generali. In effetti, questa proposta di riforma non mostra nulla di riferibile direttamente alle vicende giudiziarie di Papi, salvo la visione generale del ruolo dei giudici e dei PM: il “lavoro sporco” è affidato oggi, con legge a sé, alla prescrizione breve.
Occorre anche considerare come due punti-chiave della proposta non siano di per sé eversivi dei principii costituzionali: che il magistrato risponda civilmente di suoi possibili errori con colpa, e che la separazione funzionale tra PM e giudici porti alla separazione di carriere ed organi di controllo, non sono fatti che in sé mettano in discussione l’autonomia della Magistratura. Un’opposizione che intenda seguire concezioni garantiste non deve cadere nella trappola di contestare separazione delle carriere e responsabilità civile del Magistrato in quanto tali: non sarebbe capita da chi ritenga necessaria una riforma della Giustizia, cioè da gran parte degli italiani, che concluderebbero con un “almeno questo ci ha provato”.
Inefficacia e frutti avvelenati della proposta governativa sono invece rivelati da quanto sta a valle dei principii generali e degli slogan che la informano, disegnandola nel concreto come opposta ai principii di separazione dei poteri e di parità dei cittadini di fronte alla legge; e, cosa più grave, in senso antigarantista.
E’ su questi aspetti che dovrebbe invece mobilitarsi l’opposizione.
Intanto, non osserviamo una Riforma della Giustizia ma, più banalmente, una Riforma, o Controriforma, della Magistratura, limitata all’aspetto penale. In essa, nulla ridurrà i tempi dei processi; nulla, se non il timore dei magistrati di esser chiamati a pagare e l’inappellabilità delle sentenze di assoluzione, modificherà i diritti dell’imputato o della parte civile (ma cosa avverrà dei diritti di quest’ultima ove ritenga non fondata un’assoluzione in primo grado?); nulla renderà più celeri le indagini preliminari.
L’impianto autoritario si rivela nel ledere il principio dell’azione penale obbligatoria, confermandolo sì, ma salvo priorità stabilite dal Parlamento. Apparso eccessivo il cassare tale principio, se ne è affidata l’elusione alla legge ordinaria, con la motivazione che la “politica” giudiziaria spetti alla sede politica per definizione, cioè al Parlamento. Ma, con un Parlamento nominato e che procede a suon di conversioni di decreti e di voti di fiducia, nei fatti si rende l’Esecutivo arbitro delle priorità nell’esercizio dell’azione penale.
Visti i precedenti, non credo che i reati tipici della casta di potere, politica e non, verranno ritenuti più “pericolosi” di altri. Se è vero che nelle condizioni attuali l’azione penale obbligatoria di fatto non si esercita nei confronti di tutti i reati, far stabilire all’Esecutivo la priorità dei reati da perseguire viola i principii di certezza del diritto e di eguaglianza di tutti di fronte alla legge.
Similmente, gli effetti cumulati dell’aumento della quota dei laici e del sorteggio dei togati renderanno di fatto gli organi di autogoverno delle due Magistrature espressione della maggioranza: cioè dell’Esecutivo. E non possono essere indipendenti Magistrature soggette sul piano disciplinare e delle carriere, nei conflitti di competenza, nei controlli di legittimità, ad organi sulla cui formazione l’Esecutivo sarà stato determinante.
Appaiono poi gravissime la limitazione della diretta dipendenza della Polizia Giudiziaria al PM, da definirsi con legge ordinaria, e la connessa possibilità che organi di polizia procedano ad indagini autonome senza il controllo di alcun magistrato, con quali garanzie per il cittadino comune è facile immaginare. In pratica, organi alle dipendenze degli Interni, della Difesa, delle Finanze, potranno procedere ad indagini nei confronti di chiunque e senza rispondere ad alcuno. Davvero possiamo pensare che indagini autonome di polizia, carabinieri, guardia di finanza, offrano al cittadino qualsiasi garanzie maggiori delle attuali, e che non siano indirizzate là dove il governo, e non un organo indipendente, ritenga opportuno?
Si svela così la portata antigarantista di una proposta che abbina l’ininfluenza in termini di effettiva riforma della Giustizia al criterio di porre le Procure sotto il controllo dell’Esecutivo, sottraendo loro autonomia e disponibilità dei mezzi necessari a svolgere la loro funzione.
Di “epocale”, in questa riforma, vi è il tentativo di portare la casta politica, e particolarmente l’Esecutivo, a controllare l’azione penale, tornando dal Procuratore della Repubblica al Procuratore del Re: ulteriore e importante tassello di una concezione delle Istituzioni più volte espressa da questa maggioranza e dal suo leader. Ma, come detto, i frutti avvelenati non stanno nei concetti generali: sono a valle, nel modo col quale questi vengono attuati, in quello spazio che sta tra il principio generale e costituzionale e la legge ordinaria.
* Coordinatore dell’Associazione LibLab