Avanti della domenica

N.11 del 27 marzo 2011

Una nuova concezione dell’assistenza sociale che ribaltava i concetti definiti dalla precedente normativa
Daniela Mignogna - Legge 328, riforma mancata o opportunità da incrementare?
mercoledì 23 marzo 2011

Daniela Mignogna

Dall’approvazione della legge di riforma, molto è cambiato, sia dal punto di vista politico sia sul piano normativo. Oggi alle Regioni, dopo la modifica del titolo V della Costituzione, è affidata la titolarità esclusiva in campo socio-assistenziale, fattore che ha certamente depotenziato l’efficacia della legge. Ma la L.328 continua a vivere sui territori, ed è la bussola per riordinare, rivisitare, innovare il sistema dei servizi sociali.
Ma occorre dire che se la 328 tendeva a legittimare tali politiche e a far assumere ad esse maggiore centralità, gli orientamenti politici e le scelte che si sono susseguite continuano a confinare tali politiche in un ambito marginale.
Come continuare ad investire e credere, su un impianto di una legge di riforma, che è dipendente dalle scelte regionali, ma anche dei singoli territori, dai decisori ai vari livelli, quindi anche dagli amministratori locali e dagli operatori sociali?
Occorre fare un passo indietro: quando l’8 novembre del 2000 il Parlamento Italiano approvava la Legge 328 intitolata “Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, nelle cronache di quei giorni si vedeva la conclusione del lunghissimo iter della Legge che poneva una nuova concezione dell’assistenza sociale che ribaltava i concetti definiti dalla precedente Legge sull’assistenza sociale, risalente addirittura al secolo scorso.
All’interno di questo corposo disegno c’è soprattutto un articolo che per le persone con disabilità riveste una importanza assoluta: l’art. 14 (progetti individuali per le persone disabili) che prevede il diritto di ogni persona con disabilità (e di chi la rappresenta) di chiedere al Comune di scrivere il proprio progetto personalizzato di vita, d’intesa con la ASL e dei diversi soggetti sociali e istituzionali che devono agire per realizzare la piena integrazione sociale.
Un altro articolo di fondamentale importanza, rimasto del tutto disatteso, è l’art. 24 (Delega al Governo per il riordino degli emolumenti derivanti da invalidità civile, cecità e sordomutismo) che prevede la revisione dei sistemi di accertamento di invalidità civile e stato di handicap e delle provvidenze economiche collegate con il fine di meglio orientare l’obiettivo di tali misure verso il contrasto alla povertà e la promozione di incentivi alla rimozione delle limitazioni e valorizzazione delle capacità ed autonomie delle persone con disabilità, nonché lo snellimento delle procedure connesse.
Altrettanto fondamentale è l’art. 25 (Accertamento della condizione economica del richiedente) che prevede la contribuzione alle spese socio-sanitarie facendo riferimento all’ISEE del solo disabile e non al reddito del nucleo familiare.
Tuttavia, nonostante l’importanza di quanto previsto da questa Legge per migliorare la qualità di vita delle persone con disabilità, dei loro genitori e familiari, a distanza di ben dieci anni gli importantissimi cambiamenti da questa previsti nel sistema dei servizi sociali rimangono ancora irrealizzati.
In particolare i livelli essenziali di assistenza (LEA) non sono stati definiti, il Fondo Nazionale per le Politiche sociali è stato più volte tagliato, il Piano Sociale Nazionale (approvato nel 2001) è rimasto lettera morta. Noi vogliamo denunciare anche il ritardo della tanto attesa e agognata integrazione socio-sanitaria e l’insufficiente coinvolgimento del terzo settore , troppo spesso inteso in modo sbagliato o come supplente delle difficoltà e delle inerzie della Pubblica Amministrazione, o come soggetto che, al massimo, deve essere sentito e ascoltato.