Avanti della domenica

N. 33 del 31 ottobre 2010

Giustizia, sì alla separazione delle carriere, no alla divisione del CSM
Antonio Landolfi - Il tempo dei lodi è finito
mercoledì 27 ottobre 2010

Antonio Landolfi

Lo stop del Presidente della Repubblica all’incauto voto della Commissione sul Lodo Alfano, ha avuto soprattutto l’effetto di far comprendere che la stagione dei provvedimenti legislativi riguardanti la sfera degli interessi soggettivi di figure istituzionali e sé stanti volge ormai al tramonto.
La ricerca di tutele di tali interessi s’è infatti rivelata smaccatamente inutile e fuorviante, dato che nonostante la comune opinione secondo la quale le persone investite dal mandato parlamentare sarebbero prive di qualsiasi immunità dove invece ne godevano prima degli anni Novanta, risulta al riscontro dei fatti del tutto mendace.
Il caso Cosentino e altri consimili hanno mostrato una verità di fatto inconfutabile. Che prima dell’abolizione della cosiddetta immunità parlamentare, per circa mezzo secolo decine decine di parlamentari sono stati rinviati a giudizio e condannati. Dopo la fine dell’articolo 68 della Costituzione questi casi, con l’attuale regime in vigore, si sono talmente diradati, fino a scomparire.
Basta avere una discreta maggioranza perché le domande avanzate dalla magistratura vengano facilmente respinte, figuriamoci se si ha una solida maggioranza: soprattutto quando le maggioranze hanno interesse a mostrare una fede garantista adamantina, per cui anche la minoranza finisce per usufruire di quella che un tempo si chiamava la “clemenza di Tito”.
Questa verità fattuale ha avuto un’eccezione nell’epoca di Tangentopoli, ma poi le acque si sono calmante e le tutele esistono, eccome. Persino nomi famosi ne hanno in questi quindici anni usufruito.
Pertanto era inevitabile che la sorte dei lodi e dei Legittimi impedimenti fosse praticamente segnata e che, di conseguenza, resta solo la speranza di poter procedere su quella via della riforma della giustizia che per essere tale dovrebbe essere strutturale e guidata da quell’interesse generale che tanto spesso si invoca e quasi mai viene praticato.
La chiave di volta di un’azione riformatrice che tale effettivamente sia, resta quella della separazione delle carriere, secondo la Risoluzione dell’8 aprile 1997 del Parlamento Europeo, presentata dal Gruppo del PSU e votata a stragrande maggioranza dall’Assemblea di Strasburgo.
In base ad essa anche in Italia – come in ogni altro paese democratico – il principio della separazione delle carriere dovrebbe essere indiscutibile. Si tratta però di vedere come tale principio debba essere attuato, tenendo presente l’impianto istituzionale e costituzionale della Repubblica Parlamentare.
Per fare ciò basta partire dalla lettura degli articoli che stabiliscono la priorità istituzionale del Presidente della Repubblica, che è quello del prius dell’ordinamento istituzionale, che precede la figura del Presidente della Camera e poi quella del Capo del Governo.
Costituzionalmente infatti la figura del Capo dello Stato è nettamente molto più rilevante di quella del Capo del Governo, pur essendo entrambi in carica in quanto eletti dal Parlamento. Solo un analfabetismo costituzionale poteva indurre il governo a proporre una legge come quella sul Lodo Alfano che di fatto puntasse a pareggiare le prerogative e le tutele che la Costituzione detta per il Presidente della Repubblica con quelle del tutto nuoviste che si prospettavano per il Capo dell’Esecutivo.
Tra le prerogative presidenziali vi sono quelle previste dall’articolo 87 del Testo Costituzionale, per le quali il Capo dello Stato presiede il Consiglio Superiore della Magistratura.
Se quindi si vuole riformare il sistema giudiziario secondo il principio della separazione delle carriere, non si può però derogare dalla norma che fissa il compito presidenziale di presiedere al Consiglio Superiore della Magistratura. Perché anche se si vuole definire nettamente il principio separatistico tra la carriera inquirente e quella giudicante, non è però possibile negare la funzione magistratuale di entrambe, nel senso che è sempre una funzione di magistratura anche se non giudicante.
Ne discende quindi che comunque anche attuando la separazione delle carriere il Consiglio Superiore deve restare unico e sempre presieduto dal Capo dello Stato.
Una soluzione simile è del resto già adottata per quanto riguarda il Consiglio Superiore della Difesa, dove ognuno dei corpi delle Forze Armate ha una sua specificità strutturale e regolamentare, quindi una propria autonomia che lo distingue dagli altri ma tutti finiscono per essere convergenti in un unico Consiglio Superiore, presieduto dal Presidente della Repubblica.
Una soluzione riformatrice fondata su tali presupposti potrebbe, ci sembra, essere condivisa da un vasto arco di forze politiche e parlamentari, avviando in tal modo un ampio e profondo percorso rinnovatore che offra una risposta positiva e condivisa alla crisi della giustizia nel nostro Paese. Senza forzature e senza perniciosi strumentalismi, che nascondano finalità improprie, del resto destinate ad infrangersi di fronte alla logica del rinnovamento. Spesso proclamata, e poi mai realizzata.